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Part-Time - Riduzione prepensionamento

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Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dall’art. 14 del Testo unico dei contratti del 23 aprile 2003.

La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere presentata direttamente al/la dirigente scolastico/a entro i termini fissati annualmente dalle singole intendenze.

Nelle scuola tedesca, a partire dall'anno scolastico 2017/18, i contratti part-time sono commisurati alle scadenze delle triennalità introdotte dalla Deliberazione n. 1323/2016. Il ritorno a tempo pieno negli anni intermedi potrà essere consentito solo in casi particolari. In caso di maternità si potrà tornare al tempo pieno alla fine di ciascun anno scolastico.

L’ammissione ad un rapporto di lavoro a tempo parziale è garantita a non meno del 25% dell’organico della singola istituzione scolastica. Qualora il contingente disponibile non sia sufficiente, le domande sono accolte secondo un ordine di priorità previsto dal contratto collettivo.

Nel rapporto di lavoro a tempo parziale le ore di insegnamento devono essere comprese tra il 30% e il 90% dell’orario di insegnamento a tempo pieno.

La misura e l’articolazione orizzontale o verticale dell’orario di lavoro sono definite tenendo conto delle esigenze di servizio, rispettando, per quanto possibile, anche le esigenze personali del/la docente.

Il trattamento economico è ridotto proporzionalmente. I contratti sono denominati in ventiduesimi per i docenti di classe nella scuola primaria e in diciottesimi per il personale docente delle scuole secondarie e per il personale docente di seconda lingua e di religione delle scuole primarie. Per questi ultimi un’ora di insegnamento settimanale corrisponde a un diciottesimo della retribuzione del corrispondente personale a tempo pieno; oltre alla quota parte delle 18 ore previste dal contratto statale, i docenti sono tenuti a svolgere anche una quota parte delle 2 ore di maggiori prestazioni previste dal contratto collettivo provinciale.

Ad esempio, con un contratto di 15 ore (trattamento economico 15 diciottesimi) le maggiori prestazioni da svolgersi settimanalmente sono pari a 15 diciottesimi di 2 = 15 x 0,111 = 1,67. L’orario settimanale comprensivo delle maggiori prestazioni è di 15 x 1,111=16,67 unità orarie, in pratica 16 ore alla settimana più ulteriori 23,33 ore (23 ore e 20 minuti) annue di completamento .

 

 

L’orario funzionale fino a 220 ore annue è ridotto in proporzione all’orario di insegnamento, salvo le ore necessarie per lo svolgimento degli scrutini e degli esami e per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali scolastici.

Il congedo ordinario (periodo di ferie) è calcolato in proporzione dell’orario di lavoro a tempo parziale.

Esempio 1: un lavoratore part-time al 50% in servizio 6 mezze giornate, matura 36 mezze giornate di ferie. I giorni liberi dal servizio sono comunque 36, equivalenti a 6 settimane, come per il personale a tempo pieno.

Esempio 2: un lavoratore con tempo parziale verticale con servizio settimanale 4 giorni su 5, matura 24 giorni di ferie (2 al mese), invece dei 30 (2,5 al mese) previsti per chi è in servizio a tempo pieno. Anche in questo caso le settimane libere dal servizio sono comunque sei.

Il periodo di lavoro a tempo parziale vale per lo svolgimento del periodo di prova ed è computato per intero ai fini dell’ anzianità di servizio.

Gli ultimi tre anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile o del pensionamento anticipato il personale docente a contratto indeterminato può richiedere una riduzione dell’orario di lavoro. Il modulo per la richiesta di prepensionamento deve essere presentato assieme al modulo di richiesta di pensionamento. Ai suddetti moduli va allegato anche il conteggio sull’età pensionabile operato dall’ufficio pensioni.
La riduzione è di norma del 25% dell’orario di lavoro.
L’utilizzazione del rimanente orario di lavoro va concordata con il/la dirigente scolastico/a.
Attenzione: In caso di lavoro amministrativo si applica il coefficiente di ponderazione 1,9 per ogni ora di esonero dall’insegnamento.
L’istituto della riduzione d’orario è regolato dall’art. 15 del testo unico, interamente riscritto con il contratto collettivo del 15 aprile 2014.

Notizie

L’intendenza scolastica ladina comunica che entro il 5 marzo 2022 andranno presentate ai dirigenti scolastici competenti le domande per: rapporto di lavoro a tempo parziale, variazione delle ore del rapporto di lavoro a tempo parziale, trasformazione del rapporto di lavoro da tempo… mehr
Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la circolare con le indicazioni operative riguardanti le cessazioni dal servizio con effetto dal 01.09.2022. Entro il termine finale del 31.10.2021 il personale del comparto scuola deve presentare le domande di: - cessazione dal servizio con diritto a… mehr
Per l’anno scolastico 2021/22 le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno, nonchè le domande per il lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico, vanno presentate dal 7 al 18 giugno 2021 al Dirigente… mehr
L'Intendenza Scolastica italiana comunica che le domande per l’articolazione pluriennale del lavoro (anno sabbatico) e per la riduzione dell’orario (pre-pensionamento) devono essere presentate entro venerdì 28 maggio 2021. Le domande vanno consegnate direttamente alla propria sede di servizio.… mehr
La Direzione Istruzione e Formazione tedesca comunica che le domande per il part time, per l’articolazione pluriennale del lavoro e per la riduzione dell’orario (pre-pensionamento) devono essere presentate entro venerdì 19 marzo 2021. Le domande vanno consegnate direttamente alla propria sede di… mehr
Entro il 5 marzo 2021 vanno presentate alla dirigenza scolastica le domande per il tempo parziale, per il sabbatico (nelle forme di part-time speciale e di articolazione pluriennale dell’orario di lavoro) e per la riduzione dell’orario di insegnamento (pre-pensione). Le domande per l’aspettativa… mehr
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e/o da tempo parziale a tempo pieno, nonchŽè le domande per il lavoro a tempo parziale articolato su un biennio scolastico, vanno presentate al Dirigente scolastico… mehr
Entro il 5 maggio 2020 vanno presentate al/alla dirigente scolastico/a le domande per il tempo parziale, per il sabbatico (nella duplice forma di part-time speciale e articolazione pluriennale dell’orario di lavoro) e per la riduzione dell’orario di insegnamento (pre-pensione).
Le domande per l’… mehr
Le domande di tempo parziale o ritorno a tempo pieno, nonché la domanda di tempo parziale articolato su un biennio scolastico vanno presentate al Dirigente Scolastico della sede di titolarità entro le ore 12.00 del 1° luglio 2019. Docenti senza sede di titolarità fanno domanda alla scuola di… mehr
La direzione Istruzione e Formazione Italiana comunica che il termine per le domande di riduzione dell’orario d’insegnamento per i docenti che presentano la richiesta di cessazione di servizio irrevocabile e per le richieste di articolazione pluriennale dell’orario di lavoro è il 31 maggio 2019. Lo… mehr
Le domande per per il part-time, l’anno sabbatico e la riduzione pre-pensione dell’ orario di insegnamento devono essere presentate entro il 22 marzo 2019 alle scuole di attuale appartenenza. Con l’a.s. 2019/20 si conclude il triennio di assegnazione del part-time. Chi presenta la domanda quest’… mehr
Il 12 aprile 2017 scade il termine per la presentazione delle domande di part-time, part-time biennale, articolazione pluriennale dell’orario di lavoro (anno sabbatico) e riduzione dell’orario di insegnamento (pre-pensione) nella scuola tedesca.  Attenzione: devono produrre domanda… mehr

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