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Aspettativa, Permessi, Congedi

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 Di norma le aspettative garantiscono il mantenimento del posto, ma non prevedono retribuzione e non valgono ai fini della progressione di carriera. I permessi valgono invece normalmente a pieno titolo come servizio. Tra gli altri, sono previsti permessi e aspettative per attività sindacali, per l’esercizio del mandato politico o nel caso in cui il coniuge si trovi all’estero.

Brevi permessi per esigenze personali e relativi recuperi
Permessi di durata non superiore a cinque ore per giornata lavorativa. Limite massimo per anno scolastico 36 ore.  Il periodo è da recuperare in accordo con il/la dirigente scolastico/a, a tal fine un’ora di insegnamento vale 1,9 ore di attività funzionali all'insegnamento. Il permesso per visite mediche o per terapie riabilitative non è soggetto, di norma, a recupero.

Aspettativa per motivi personali, di famiglia o di studio
Personale a tempo indeterminato: non più di due anni nel quinquennio, per gravi e motivate ragioni personali, di famiglia o per motivi di studio.
Personale a tempo determinato: fino ad un massimo di trenta giorni per anno scolastico.

L’aspettativa riduce proporzionalmente il congedo ordinario non è utile per la progressione giuridica ed economica e per il trattamento di quiescenza e di previdenza

Attenzione: l’aspettativa non può essere interrotta per sopravvenuta malattia

Si può chiedere un anno scolastico di aspettativa per realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa, professionale o imprenditoriale o per superare un periodo di prova, in deroga alle norme sull’incompatibilità tra impiego pubblico e altre attività.

Dottorato di ricerca
Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio. In assenza di borsa di studio si conserva il trattamento economico in godimento, senza l’indennità provinciale. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dipendente dovrà ritornare all’Amministrazione gli importi riscossi, qualora si licenziasse dalla scuola nei due anni successivi al conseguimento del dottorato di ricerca.
I docenti con contratto di lavoro a tempo determinato hanno diritto a fruire del congedo, che non è retribuito, ma vale come servizio per il punteggio per le graduatorie.

Il diritto al congedo è limitato ad un solo dottorato, ma altri congedi possono essere usufruiti da chi abbia contratti e assegni di ricerca (vedi sotto).

Il congedo è estendibile ai corsi di dottorato di ricerca frequentati all'estero, ma è subordinato al preventivo riconoscimento del titolo estero da parte del Ministero. Il procedimento va attivato con apposita domanda, rivolta a: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma

L’istanza deve essere corredata dall’attestato di iscrizione dell’Università, dalla dichiarazione del Consolato italiano, che attesta che l’Università è competente a rilasciare titoli di studio validi, nonché dai riferimenti sulla durata del percorso di studio.

Aspettativa per assegno di ricerca

Il pubblico dipendente che ottenga un assegno di ricerca è collocato per legge in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell’assegno di ricerca (art. 22, legge n. 240 del 30.12.2010).

Secondo una nota ministeriale (nota MIUR AOODGPER 4058 del 12.5.2011) i periodi di servizio prestati come titolare di assegno universitario sono equiparabili a quelli per dottorato di ricerca ai fini del servizio, della progressione di carriera, del trattamento di previdenza e quiescenza.

Nella prassi della scuola altoatesina tale aspettativa è stata fruita anche per incarichi di ricerca all’estero, purché la posizione estera figuri nella “Tabella ministeriale di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere” come equivalente a quella degli assegnisti di ricerca italiani.

L’art. 2 dell’allegato 4 al testo unico dei contratti elenca i casi in cui il personale ha diritto a un congedo straordinario retribuito, precisandone la durata, caso per caso.

  1. per matrimonio, 15 giorni consecutivi, compreso quello della sua celebrazione;
  2. per esami, prove di concorso o di abilitazione nei giorni in cui le singole prove sono sostenute; qualora la sede ove si effettua la prova disti oltre cento chilometri dal comune di residenza, il congedo viene concesso anche per la giornata immediatamente precedente o successiva al giorno di esame; nell’arco di un anno scolastico tale congedo non può superare venti giorni;
  3. per donazione di sangue, il giorno del prelievo
  4. per cure, nei limiti e secondo le modalità vigenti per i/le dipendenti civili statali;
  5. per decesso di parenti o affini: per il coniuge ed i parenti di primo grado, cinque giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per fratelli, due giorni consecutivi, compreso quello del funerale; per gli affini di primo grado e gli altri parenti di secondo grado, due giorni, compreso quello del funerale; per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado, il giorno del funerale;
  6. per altri gravi motivi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dall’articolo 13 del presente allegato, fino a cinque giorni per anno scolastico;
  7. per l’attuazione delle agevolazioni previste in favore delle persone in situazione di handicap si applica la vigente normativa statale. Le predette agevolazioni non danno luogo a riduzione del congedo ordinario, né della 13a mensilità. La commissione sanitaria, chiamata ad esprimersi in merito alla gravità dell’handicap del personale, indica contestualmente il beneficio spettante, compreso l’eventuale cumulo;
  8. per interventi di soccorso dei vigili del fuoco volontari e degli appartenenti a organizzazioni di volontariato operanti in caso di incendi, disastri, calamità naturali o soccorsi in montagna, limitatamente al tempo indispensabile di intervento;
  9. per l’esercizio di doveri civici: si applicano le vigenti disposizioni di legge.

 

I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli effetti.

Lehrpersonen stehen Wartestände oder Freistellungen sowie Sonderurlaube aus verschieden Gründen zu. Grundsätzlich bedeutet ein Wartestand, dass nur die Stelle erhalten wird ohne Bezahlung und ohne Anrechnung dieser Zeiten für das Dienstalter, den Ruhestand usw. Bei Freistellungen erfolgt dies hingegen in der Regel schon. Es gibt aber jeweils Ausnahmen oder Sonderregelungen.

Freistellungen und Wartestände stehen zur Verfügung u. a. für Gewerkschaftstätigkeiten, für politische Mandate oder falls sich der Ehepartner im Ausland befindet.

Kurze Abwesenheiten aus persönlichen Gründen mit Einbringung der Arbeitszeit

Maximal 5 Stunden je Arbeitstag und insgesamt nicht mehr als 36 Arbeitsstunden im Schuljahr. Diese Stunden sind in Absprache mit der Schulleitung einzubringen, ev. als Verwaltungsstunden im Verhältnis 1:1,9. Abwesenheiten für Arztbesuche oder Rehabilitationstherapien müssen in der Regel nicht eingebracht werden.

Sonderurlaub aus persönlichen, familiären und Ausbildungsgründen

Unbefristeter Vertrag: 2 Jahre in einem Fünfjahreszeitraum

Befristeter Vertrag: 30 Tage pro Schuljahr, beschränkt auf die Dauer des Arbeitsverhältnisses

Der Sonderurlaub bewirkt die Kürzung des ordentlichen Urlaubes. Er zählt nicht für den Aufstieg in der dienstrechtlichen Stellung und der Besoldung, ebenso nicht für das Ruhegehalt und die Abfertigung.

Achtung: Aus Krankheitsgründen kann er nicht unterbrochen werden.

Für die Ableistung eines Probejahres oder um eine andere Berufserfahrung zu machen, kann für ein Schuljahr unbezahlter Sonderurlaub beantragt werden. Ebenso kann der unbezahlte Sonderurlaub für höchstens ein Schuljahr dafür verwendet werden, um eine Unternehmertätigkeit oder andere berufliche Tätigkeiten ausüben zu dürfen.

Während des Zeitraumes des Sonderurlaubes kommen die Bestimmungen hinsichtlich Unvereinbarkeit von Tätigkeiten (Artikel 53 Legislativdekret Nr. 165 vom 30.03.2011) nicht zur Anwendung. Dieser Zeitraum ist außerdem ein zusätzliches Jahr an Sonderurlaub.

Forschungsdoktorat

Unbefristeter Vertrag, kein Stipendium:

Zur Erlangung eines Forschungsdoktorats kann, unter Berücksichtigung etwaiger dienstlicher Erfordernisse, ein bezahlter Sonderurlaub in Anspruch genommen werden. Er gilt für die Dauer des Studiengangs. Voraussetzung ist, dass kein Stipendium bezogen wird.

Für diese Zeit steht das volle Gehalt zu, allerdings ohne Landeszulage. Dieser Sonderurlaub zählt für die Laufbahn, den Ruhestand und die Abfertigung.

Sollte eine Lehrpersonen innerhalb von zwei Jahren nach Erlangung des Forschungsdoktorats die Arbeitstelle in der Schule kündigen, müssen die Bezüge zurückerstattet werden.

Befristeter Vertrag bzw. Stipendium:

Der Sonderurlaub steht für die Studiendauer bzw. für die Dauer des Vertrages zu. Dafür ist keine Bezahlung vorgesehen, diese Zeit zählt aber für die Laufbahn, den Ruhestand und die Abfertigung.

Weitere unbezahlte Sonderurlaube können für Forschungsdoktorate mit Stipendium oder für Forschungsaufträge (sh. Seitenende) genutzt werden. 

Kein Anrecht auf bezahlte Sonderurlaube haben jene, die bereits im Besitz eines Forschungsdoktorats sind oder bereits einen Sonderurlaub genossen haben.

Für ausländische Universitäten bedarf es vorab eines positiven Gutachtens seitens des Ministeriums, dass der gewählte Studiengang einem „dottorato di ricerca“ entspricht. Gesuche dafür sind zu richten an: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica e per la Ricerca - Direzione Generale per l'Università, lo studente e il diritto allo studio - Piazza Kennedy, 20 - 00144 Roma

Dem Antrag ist die Inskriptionsbestätigung der Universität beizulegen und die Erklärung des italienischen Konsulats im Ausland, dass die besuchte Universität ermächtigt ist, gültige Studientitel auf dem jeweiligen Territorium zu vergeben, sowie die Angabe der Studiendauer des jeweiligen Forschungsdoktorates.

Forschungsaufträge

Die/der öffentliche Angestellte, die/der ein Forschungsstipendium („assegno di ricerca“) erhält, wird automatisch für die gesamte Dauer desselben in unbezahlten Wartestand versetzt. (Gesetz Nr. 240 vom 30.12.2010)

Laut Ministerialrundschreiben (nota MIUR AOODGPER Nr. 4058 vom 12.5.2011) wird der Zeitraum des Forschungsstipendiums vergleichbar dem Forschungsdoktorat als geleisteter Dienst, für Laufbahnentwicklung und Pension angerechnet.

In der Südtiroler Schule wurde de facto dieser Wartestand auch für Forschungsaufträge im Ausland gewährt, sofern dieser in der Liste „Tabella ministeriale di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere“ als dem italienischen Titel  „assegno di ricerca“ gleichgestellt aufscheint.

Dopo il 30 aprile, il/la docente che rientra in servizio dopo un’assenza ininterrotta di almeno 150 giorni (90 giorni per le classi terminali di ciclo) non subentra nelle “proprie” classi, ma rimane a disposizione della scuola. Per continuità didattica le classi rimangono affidate al supplente che ha svolto servizio sino a quel momento. Il titolare che rientra potrebbe comunque essere chiamato a svolgere il proprio servizio interamente in altre classi, per far fronte a eventuali altre assenze.

  • Um die didaktische Kontinuität zu gewährleisten muss das Lehrpersonal ab 150 Tage ununterbrochener Abwesenheit vom Dienst im Schuljahr und Dienstaufnahme nach dem 30. April nicht in die eigenen Klassen, es ist zur Verfügung (Supplenzen, Abwicklung didaktischer und erzieherischer Tätigkeiten, andere Tätigkeiten)
  • Bei Abschlussklassen genügen 90 Tage kontinuierliche Abwesenheit

Notizie

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