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Maternità, Paternità, Congedo parentale

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Nel settore pubblico il periodo di paternità obbligatoria di 10 giorni lavorativi, 20 in caso di parto plurimo è stato introdotto dall' art. 27 bis del d.lgs. 15/2001, introdotto dall’art. 2 comma 1 lettera c) del d-lgs. 105/2022.
L’aspettativa di paternità non è divisibile in ore, ma può essere goduta in una o più soluzioni nel periodo compreso tra i due mesi prima del parto presunto e cinque mesi dopo la nascita, anche in caso di morte del bambino. L’aspettativa di paternità può essere richiesta contemporaneamente alla maternità obbligatoria e spetta anche in caso di adozione o affidamento.
È cumulabile con la paternità “alternativa” (assenza obbligatoria del padre goduta in alternativa alla maternità), ed è equparata alla maternità ai fini giuridici ed economici e dal punto di vista assistenziale e previdenziale (trattamento al 100%, versamento pieno dei contributi pensionistici ed assistenziali).
Sono necessari cinque giorni di preavviso; la richiesta scritta si presenta al(la) Dirigente della scuola di servizio.

Dall’ 11 settembre 2017 valgono le nuove disposizioni per l'astensione dal lavoro anticipata per gravi complicazioni durante la gravidanza.
Non è più necessaria la notifica all’ispettorato del lavoro. Valgono le seguenti nuove disposizioni:

  1. In caso di ginecologo dell’Azienda Sanitaria, lo stesso emetterà dopo la visita, sia il certificato medico di gravidanza a rischio, che la richiesta di astensione anticipata, che invierà direttamente alla Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano.
  2. Nel caso di un certificato rilasciato da un ginecologo libero professionista, alla lavoratrice sarà richiesto anche il certificato di un ginecologo pubblico. Per ottenerlo la lavoratrice deve contattare la Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano.
    Direzione Medica dell’Ospedale di Bolzano
    Via Lorenz Böhler, 5 - 39100 BOLZANO
    e-mail: dirmed.bz@sabes.it
    telefono 0471 908206 -908504
    dal lunedì al venerdì: dalle 09:00 alle 12:00/dalle 14:00 alle 16:00

    Vedi foglio informativo in documenti sotto.

In alternativa al congedo parentale e all’aspettativa per prole, un genitore può chiedere un permesso per motivi educativi
• 24 mesi, in un’unica soluzione, con facoltà di terminare il 31 agosto dell’anno scolastico successivo
• immediatamente dopo il congedo di maternità o paternità
• 30 giorni di preavviso
• Può essere interrotto in caso di maternità, di gravi motivi o, durante i primi otto mesi, in caso di malattia di almeno otto giorni
• 30% della retribuzione
• ai fini della progressione economica è utile nella misura intera per un figlio e nella misura di otto mesi per ogni ulteriore figlio. Non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima mensilità.

Il congedo parentale può essere usufruito da entrambi i genitori entro il dodicesimo anno di vita di ciascun figlio. • 3 mesi per la madre dopo la fine del congedo di maternità; 3 mesi per il padre dopo la nascita; ulteriori 5 mesi per la madre o il padre; • complessivamente non più di 11 mesi; • complessivamente non più di 11 mesi per il padre o la madre, qualora vi sia un solo genitore; • retribuzione 100% per il primo mese e 80% per il secondo mese, i mesi seguenti tutti al 30%. • Possibile la fruizione dei congedi parentali in base oraria.  In questo caso la retribuzione è calcolata con la percentuale calcolata per il congedo parentale per la quota di riduzione oraria e nella misura intera per le ore restanti.  Il congedo parentale può essere fruito anche da entrambi i genitori contemporaneamente.

Il congedo comprende anche i giorni festivi e non lavorativi, a meno che i diversi periodi non siano intervallati da effettivo ritorno al lavoro oppure da assenza di altro titolo. Ad esempio: la sospensione natalizia delle lezioni non è computata nel congedo parentale solo se c’è una ripresa effettiva del servizio, ad esempio il 23 dicembre o il 7 gennaio. In caso di malattia del genitore, il congedo parentale è interrotto, su richiesta debitamente documentata.  Il congedo è un diritto non sottoposto all’autorizzazione del Dirigente, non va “richiesto”, ma comunicato per iscritto con un preavviso non inferiore a 7 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità (ad esempio la supplente neo assunta). In caso di fruizione del congedo in base oraria il preavviso scritto non deve essere inferiore a 2 giorni di calendario.

• senza assegni, entro il dodicesimo anno di vita del bambino
• durata massima due anni, non più di due soluzioni
• una delle soluzioni deve comprendere almeno un intero anno scolastico o comunque la rimanente parte dell’anno scolastico fino al 31 agosto
• preavviso 30 giorni
• interrotta in caso di sopravvenuto congedo di maternità o in caso di gravi imprevedibili motivi
• non è utile ai fini della progressione economica, ma la Provincia paga i contributi pensionistici
• si può optare per un part-time non inferiore al 50%, i contributi pensionistici sono pagati al 100%, la parte residua è a carico dell’amministrazione
• Il congedo parentale e l’aspettativa per prole non possono superare complessivamente 31 mesi

Dopo il 30 aprile, il/la docente che rientra in servizio dopo un’assenza ininterrotta di almeno 150 giorni (90 giorni per le classi terminali di ciclo) non subentra nelle “proprie” classi, ma rimane a disposizione della scuola. Per continuità didattica le classi rimangono affidate al supplente che ha svolto servizio sino a quel momento. Il titolare che rientra potrebbe comunque essere chiamato a svolgere il proprio servizio interamente in altre classi, per far fronte a eventuali altre assenze.

Di regola l'interdizione dal lavoro dura 5 mesi:
• 2 mesi prima del parto, 3 mesi dopo, se non ci sono rischi per la salute si può optare per 1 mese prima e 4 dopo. (vedi circolari ministeriali sulla flessibilità)
• retribuzione fissa e continuativa al 100%, al 90% al di fuori del rapporto di lavoro
Con la legge n.145 (legge di bilancio 2019) del 30 dicembre 2018 è stato aggiunto il comma 1.1 all’art. 16 del Decreto legislativo n.151/2001. Questa nuova disposizione è entrata in vigore il 1.01.2019 e prevede quanto segue:
„In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.
Premesso questo, l’utilizzo del periodo di maternità di cinque mesi dalla presunta data di nascita può essere concesso dal dirigente scolastico se l'insegnante presenta domanda e allega un certificato del medico specialista dell’Azienda sanitaria locale o di uno specialista convenzionato.
Il certificato medico deve dichiarare esplicitamente che il rinvio dell’astensione obbligatoria dal lavoro al giorno precedente al parto, in conformità con il c. 1.1 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 151/2001, non mette in pericolo la salute della madre e del bambino, se quest'ultima è in servizio fino a un giorno prima la presunta data di nascita del bambino.

Le insegnanti che sono esposte a rischi specifici, alla richiesta del congedo di maternità dalla data prevista di nascita o fino a un mese prima della data presunta, devono allegare un ulteriore certificato del medico competente in medicina del lavoro . La valutazione dei possibili rischi sul posto di lavoro per l'insegnante è responsabilità del dirigente scolastico. Si fa notare che in linea di principio per il personale docente delle scuole pubbliche secondo il decreto legislativo n. 81/2008 le visite di medicina del lavoro non sono obbligatorie.

Die so genannte Mutterschaftszeit umfasst in der Regel fünf Monate:
• 2 Monate vor Geburt, 3 Monate danach; Möglichkeit, im Verhältnis 1:4 zu nehmen, falls keine Gesundheitsgefährdung besteht
• Bezahlung 100%, auch bei vorzeitigem Schwangerschaftsurlaub (aus gesundheitlichen Gründen); 90% außerhalb des Dienstverhältnisses

Bei einer Mutterschaftszeit 1:4 gilt eine Krankheit im Monat vor Beginn der Mutterschaftszeit als Mutterschaftszeit. (siehe dazu Rundschreiben Nr 152 und Nr. 43).
Mit dem Gesetz vom 30. Dezember 2018, Nr. 145 (Finanzgesetz 2019) wird der Absatz 1.1 dem Artikel 16 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 151/2001 hinzugefügt. Diese neue Bestimmung ist mit 1.1.2019 in Kraft getreten und sieht folgendes vor:
„In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro”.

Dies vorausgeschickt kann die Inanspruchnahme der Mutterschaftszeit von fünf Monaten ab dem voraussichtlichen Geburtstermin von der Schulführungskraft genehmigt werden, wenn die Lehrerin das entsprechende Ansuchen stellt und eine Bestätigung des Facharztes des Sanitätsbetriebes oder eines konventionierten Facharztes beilegt. Aus diesem ärztlichen Zeugnis muss ausdrücklich hervorgehen, dass durch die aufgeschobene Arbeitsenthaltung ab der Entbindung gemäß Artikel 16, Absatz 1.1 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 151/2001 keine Gefahr für die Gesundheit der Mutter und des Kindes besteht, wenn diese bis zu einem Tag vor dem voraussichtlichen Geburtstermin im Dienst steht.

Für Lehrerinnen, welche spezifischen Risiken ausgesetzt sind, ist eine zusätzliche Bestätigung des zuständigen Arztes der Arbeitsmedizin für die Inanspruchnahme der Mutterschaftszeit ab dem voraussichtlichen Geburtstermin oder bis zu einem Monat vor dem voraussichtlichen Geburtstermin vorzulegen. Die Bewertung eventueller Risiken am Arbeitsplatz für die Lehrerin obliegt der Schulführungskraft. Es wird angemerkt, dass grundsätzlich für das Lehrpersonal der staatlichen Schulen gemäß dem Gesetzesvertretenden Dekret Nr. 81/2008 die arbeitsmedizinische Visiten nicht verpflichtend durchzuführen ist.

Die Mutter oder der Vater haben das Recht auf tägliche Ruhepausen bis zum 1. Lebensjahr des Kindes:

- 1 Stunde täglich pro Unterrichtstag sofern die Arbeitszeit unter 6 Stunden liegt, 2 Stunden bei einer Arbeitszeit von über 6 Stunden

 

In caso di malattia certificata del figlio/a, fino al quattordicesimo anno di vita, spetta ai genitori un congedo straordinario retribuito per complessivi 60 giorni lavorativi. Cinque giorni possono essere fruiti in ore.
In caso di grave malattia del/la figlio/a e, i genitori possono fruire contemporaneamente del congedo, nel rispetto del contingente complessivo.
La malattia del/la bambino/a che dia luogo al ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta scritta del genitore, il decorso delle ferie ordinarie in godimento.

  • Chi ha diritto:  la madre o il  padre nel primo anno di vita del/la bambino/a
  • 1 ora al giorno retribuita al 100% se l'orario di lavoro non supera le 6 ore - con un orario di lavoro superiore a 6 ore sono 2 ore di riposo giornaliero 
  • Um die didaktische Kontinuität zu gewährleisten muss das Lehrpersonal ab 150 Tage ununterbrochener Abwesenheit vom Dienst im Schuljahr und Dienstaufnahme nach dem 30. April nicht in die eigenen Klassen, es ist zur Verfügung (Supplenzen, Abwicklung didaktischer und erzieherischer Tätigkeiten, andere Tätigkeiten)
  • Bei Abschlussklassen genügen 90 Tage kontinuierliche Abwesenheit
  • Anspruchsberechtigt: beide Elternteile, Lehrpersonen mit unbefristetem Vertrag, Lehrpersonen mit befristeten Aufträgen bei 3 effektiven Dienstjahren und mit Lehrbefähigung/Eignung und mit einem Arbeitsauftrag von mindestens 7 Monaten
  • Dauer: maximal zwei Jahre, aber insgesamt mit Elternzeit nicht mehr als 31 Monate
    Bei Mehrlingsgeburt für jedes weitere Kind nach dem ersten weitere 12 Monate
  • Möglichkeit der Inanspruchnahme: kann in nicht mehr als 2 Abschnitten beansprucht werden, ein Abschnitt muss mindestens 12 Monate betragen
  • Besoldung: keine
  • Vorankündigung-Gesucheinreichung: 30 Tage vorher
  • N.B.: Dieser Wartestand zählt nur für die Pension (wie in Vollzeit)  – nicht für Karriereentwicklung, nicht für Abfertigung, nicht für die Ferien
  • N.B.: Lehrpersonen mit unbefristetem Auftrag können den Wartestand als Teilzeitwartestand für ein ganzes Schuljahr beanspruchen – Arbeitsumfang mindestens 50% - Sozialbeiträge 100% 
  • N.B.: Muss innerhalb des zwölften Lebensjahres des Kindes beansprucht werden
  • N.B.: Dieser Wartestand wird für eine neue Mutterschaftszeit unterbrochen – der verbliebene Zeitraum kann als eigener Zeitabschnitt später beansprucht werden

 

Der Wartestand kann neben der Adoption und der Anvertrauung zwecks Adoption auch für die zeitbegrenzte Anvertrauung beansprucht werden. Der Wartestand ist in diesem Fall innerhalb der ersten 12 Jahrte ab Eintritt des Kindes in die Familie jedenfalls innerhalb dessen 15. Lebensjahres des Minderjährigen zu beanspruchen. 

 

  • Anspruchsberechtigt: Mutter oder Vater (Wechsel der Inanspruchnahme zu Beginn Schuljahres möglich)
  • Dauer: ein einziger Abschnitt von 24 Monaten, bei Mehrlingsgeburt für jedes weitere Kind nach dem ersten weitere 12 Monate
  • Möglichkeit der Inanspruchnahme: für die Mutter sofort nach der Mutterschaft, für den Vater sofort nach der Geburt

Besoldung: 30% für den gesamten Zeitraum

Vorankündigung – Gesucheinreichung: 30 Tage vorher

N.B.: Dieser Wartestand wird für eine neue Mutterschaftszeit unterbrochen – der verbliebene Zeitraum muss sofort danach beansprucht werden.

N.B.: Zählt für die Pension; für die Karriere zählt die Freistellung für ein Kind zur Gänze, für jedes weitere Kind dann jeweils 8 Monate

Die Freistellung kann zu denselben Bedingungen auch im Falle der Adoption, der Anvertrauung zwecks Adoption und der zeitbegrenzten Anvertrauung beansprucht werden. 

 

Die Elternzeit kann von beiden Elternteilen innerhalb des zwölften Lebensjahres eines jeden Kindes in Anspruch genommen werden. • 3 Monate für die Mutter nach der Mutterschaftszeit; 3 Monate für den Vater ab der Geburt des Kindes; weitere 5 Monate für die Mutter oder den Vater; • insgesamt nicht mehr als 11 Monate; • insgesamt nicht mehr als 11 Monate wenn es nur ein Elternteil gibt bzw. im Fall eines Elternteils mit ausschließlicher Anvertrauung; • Besoldung 100% für das erste Monat und 80% für das zweite Monat, alle restlichen Monate zu 30%. • die Elternzeit kann stundenweise beansprucht werden. Die Besoldung erfolgt für jene Stunden, welche reduziert werden, im Ausmaß der für die Elternzeit vorgesehenen Prozentsätze, für die restlichen Stunden hingegen im vollen Ausmaß. Die Elternzeit kann auch von beiden Elternteilen gleichzeitig beansprucht werden.

Die Elternzeit umfasst auch die etwaigen anfallenden Feiertage und arbeitsfreien Tage, wenn nicht vorher eine effektive Dienstaufnahme erfolgt, oder die Elternzeit durch andere Abwesenheiten unterbrochen wird. Beispiel: die freien Unterrichtstage in der Weihnachtszeit werden nur dann nicht zur Elternzeit gerechnet, wenn am 23. Dezember oder am 7. Jänner der Dienst aufgenommen wird. • Die Elternzeit ist auf Antrag im Falle einer entsprechend belegten Krankheit unterbrochen, die verbleibende Zeit kann zu einem späteren Zeitpunkt in Anspruch genommen werden. Die Elternzeit bedarf keiner Genehmigung durch die Schulführungskraft, die Schulverwaltung muss aber mit einer schriftlichen Vorankündigung von 7 Kalendertagen darüber in Kenntnis gesetzt werden. Diese Vorankündigungsfrist braucht bei objektiver Unmöglichkeit nicht eingehalten werden (z.B: bei einer Supplenz). Falls die Elternzeit stundenweise in Anspruch genommen wird, muss die schriftliche Vorankündigung mindestens zwei Kalendertage betragen.

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