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Supplenze: tipologia
Per la copertura dei posti residuati dopo le assunzioni a tempo indeterminato, si provvede con le seguenti tipologie di supplenze:
a) supplenze annuali, con contratto fino al 31 agosto per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento vacanti e disponibili;
b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche, con contratto fino al 30 giugno per la copertura di cattedre e posti e ore d’insegnamento non vacanti, di fatto disponibili;
c) supplenze temporanee, per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti con contratto temporalmente limitato alla effettiva permanenza delle esigenze di servizio, tenendo conto del principio che il docente che abbia completato tutto l’orario settimanale ordinario, ha diritto al pagamento del giorno libero e della domenica.

Individuazione dei docenti
L’individuazione dei docenti destinatari di una supplenza avviene mediante scorrimento delle graduatorie provinciali e, terminato lo scorrimento della graduatoria provinciale, scorrendo la relativa graduatoria d’istituto.
Da graduatorie provinciali
Le operazioni di assunzione dalle graduatorie provinciali sono effettuate dall’Intendenza scolastica, avendo preventivamente pubblicato all’albo e sul sito internet il calendario delle convocazioni. L’elenco delle sedi disponibili viene pubblicato almeno 24 ore prima di ogni convocazione. Chi non si presenta di persona alla convocazione ovvero non abbia provveduto a rilasciare apposita delega a persona di propria fiducia, è considerato rinunciatario. Le operazioni di individuazione da parte dell’Intendente scolastico sono effettuate entro il 31 agosto di ciascun anno scolastico.
Da graduatorie di istituto
Gli aspiranti collocati in posizione utile in graduatoria di istituto sono convocati dal dirigente scolastico, mediante idonea comunicazione individuale, anche attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie (cellulari, e-mail).
Fuori graduatoria
Esaurito lo scorrimento delle graduatorie, eventualmente anche delle scuole confinanti, i dirigenti scolastici possono affidare l’insegnamento a coloro che abbiano segnalato la propria disponibilità e che in base alla documentazione presentata, come ad esempio il titolo di studio, di servizio ovvero per i corsi di studio seguiti, diano maggior affidamento per l’insegnamento da conferire, rendendo noti preventivamente i relativi criteri adottati. I contratti di durata superiore a tre mesi  con persone prive del titolo di studio valido per l’insegnamento della materia specifica prevedono un periodo di prova e formazione obbligatoria. Le persone interessate non iscritte in alcuna graduatoria possono effettuare la propria "messa a disposizione" in Alto Adige tramite le piattaforme centralizzate per le MAD della scuola in lingua tedesca (https://www.blikk.it/supplenz/de) e della scuola in lingua italiana (https://madlene.it/it).
Rinuncia o abbandono di una supplenza
La rinuncia ad una proposta contrattuale non comporta alcun effetto. La mancata assunzione del servizio o l’abbandono del servizio stesso comportano, invece, la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi altra supplenza per l’anno scolastico di riferimento. Tale sanzione non si applica qualora l’abbandono o il mancato perfezionamento sia determinato da giustificato motivo, che risulti da documentata richiesta della persona interessata, rivolta al dirigente scolastico che ha conferito la supplenza, e sia da questo accettato. E’ comunque consentita, entro il 31 dicembre di ogni anno scolastico, la risoluzione anticipata di contratti di durata inferiore al termine delle lezioni al solo fine di accettare una supplenza fino al termine delle attività Didattiche (30 giugno).

Cumulo di contratti L’aspirante cui viene conferita una supplenza ad orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a completare l’orario di insegnamento con più rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) nelle scuole primarie l’incarico può essere completato solamente nei circoli viciniori;
b) nella scuola secondaria il completamento può realizzarsi, compatibilmente con le esigenze organizzative e didattiche delle scuole, anche attraverso il frazionamento della cattedra, a condizione che venga evitata la scissione degli insegnamenti costituenti la cattedra stessa e che il numero dei docenti componenti il consiglio di classe resti invariato.Il completamento può realizzarsi sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite massimo di tre istituzioni scolastiche, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.

Supplenze temporanee nei periodi di sospensione delle lezioni
Il contratto di supplenza copre anche i periodi di sospensione delle lezioni, qualora l’assenza del titolare decorra da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio della sospensione delle lezioni e continui senza interruzione fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni.
Proroga di supplenze temporanee
Il contratto di supplenza temporanea viene prorogato con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza, anche se tale giorno è festivo o libero dall’insegnamento, quando i periodi di assenza del titolare seguano l’uno all’altro, senza soluzione di continuità.
Conferma del supplente temporaneo
Non si procede alla proroga del contratto, ma soltanto alla conferma del supplente, senza nuovo scorrimento delle graduatorie, qualora due periodi di assenza del medesimo titolare siano intervallati da un rientro in servizio circoscritto a giorni festivi, a giorni liberi dall’insegnamento o a periodi di sospensione delle lezioni. Il nuovo contratto di supplenza decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
Proroga estiva dei contratti di supplenza
La retribuzione compete anche per il periodo successivo al termine delle lezioni al personale supplente che abbia prestato ser­vizio nell'anno scola­stico per al­meno sette mesi, sia comunque in servizio alla fine delle lezioni ed abbia anche parte­cipato agli esami finali, ove previsti.
Conferma della sede di servizio dell’anno precedente
Su richiesta dei docenti inseriti nelle graduatorie Provinciali e con almeno tre anni di servizio, i contratti di supplenza possono essere prorogati per l’anno scolastico successivo, purché il posto sia ancora disponibile e il docente interessato sia in posizione utile in graduatoria rispetto al numero dei posti da conferire. Il dirigente scolastico può, a determinate condizioni, negare il consenso alla proroga del contratto.

L’articolo 97 della Costituzione prevede che l’assunzione nel pubblico impiego avvenga tramite concorsi pubblici.

La legge provinciale n. 24 del 1996 prevede che il 50% dei posti sia assegnato mediante concorsi per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo alle graduatorie provinciali (che valgono come concorso per soli titoli).

La legge provinciale n. 12 /1988 (articolo 16) prevede che le graduatorie relative a concorsi per titoli ed esami banditi delle intendenze scolastiche restino valide fino all'anno scolastico in cui viene emanato il bando per il concorso successivo.

La legge di riforma statale n. 107 del luglio 2015 prevede che in futuro l’assunzione in ruolo avvenga esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. Potranno accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso dell’abilitazione all'insegnamento.

Il numero delle assunzioni a tempo indeterminato è stabilito annualmente dagli Intendenti scolastici. Oltre alle normali immissioni in ruolo in relazione ai posti interi vacanti in organico di diritto e confermati disponibili in organico di fatto, sono conteggiati anche i posti della dotazione organica provinciale supplementare, che comprende anche una quota di posti non vacanti, ma disponibili sino ad almeno il termine delle lezioni.
L’elenco dei posti disponibili è pubblicato all’albo sul sito internet di ciascuna intendenza scolastica, prima della convocazione per la scelta dei posti.
La mancata presentazione alla scelta dei posti o la rinuncia all’assunzione comporta la decadenza dalla relativa graduatoria.
La stipulazione di un contratto a tempo indeterminato comporta il depennamento da tutte le graduatorie provinciali.

Unbefristete Verträge:

Jedes Schulamt lädt die Personen, die auf Grund ihrer Position in den Ranglisten und der Anzahl der Stellen, die für die unbefristete Aufnahme zur Verfügung stehen schriftlich zur Stellenwahl ein (E-Mail). Die unbefristete Aufnahme auf Stellen des rechtlichen Stellenplans oder des Landeszusatzstellenplans erfolgt mittels Abschluss eines Arbeitsvertrages. Die rechtliche Wirkung beginnt am ersten Tag des entsprechenden Schuljahres, die wirtschaftliche Wirksamkeit am Tag des Dienstantritts. Das Dekret des Schulamtsleiters über die Anzahl der Stellen, die für die Aufnahme in die Stammrolle zur Verfügung stehen, und das Stellenverzeichnis werden an der Anschlagtafel und auf der Homepage des Schulamtes veröffentlicht. 
Bei der Stellenwahl wählen die Lehrpersonen einen provisorischen Dienstsitz und müssen dann um Versetzung ansuchen, um einen definitiven Dienstsitz zugewiesen zu bekommen. Die Abwesenheit bei der Stellenwahl oder der Verzicht auf eine angebotene Stelle bewirkt die endgültige Streichung aus der entsprechenden Rangliste. Wenn man verhindert ist, kann man einer Vertrauensperson die Aufgabe der Stellenwahl übergeben. Dazu benötigt die Person eine Vollmacht und eine Kopie des Ausweises. 

 

 

Befristete Verträge (Supplenzen): Die Auswahl der BewerberInnen für Supplenzen an verschiedenen Schulen bzw. Schulstufen erfolgt auf Grund der Landesranglisten und der Schulranglisten. Die Auswahl der Berechtigten für den Abschluss eines Arbeitsvertrages erfolgt durch Einberufung. Die Lehrpersonen, die in den Ranglisten eingetragen sind, müssen am vorgesehenen Tag und zur angegebenen Stunde erscheinen. Die verfügbaren Stellen werden wenigstens 24 Stunden vor Einberufung, getrennt nach Art der verfügbaren Supplenzstelle (Jahresstelle, zeitweilige Supplenz…), veröffentlicht. Jahressupplenz: Stellen zur Besetzung einer freien Stelle bis zum 31. August des jeweiligen Schuljahres Zeitweilige Supplenz bis Ende der didaktischen Tätigkeit: Stellen zur Besetzung einer nicht freien aber verfügbaren Stelle mit Arbeitsverhältnis bis zum 30. Juni (werden in der Regel automatisch bis 31. August stillschweigend verlängert) Zeitweilige Supplenz: Die Dauer dieser Arbeitsverträge hängt von den Diensterfordernissen der Schulen ab. Häufung der Verträge Die/Der BewerberIn, welche/r einen Teilauftrag erhalten hat, behält auf Grund seiner Position in den verschiedenen Ranglisten das Recht, seine Stundenanzahl zu ergänzen.

In der Grundschule kann der Auftrag einer Schuldirektion nur in Nachbardirektionen ergänzt werden. In den Mittel- und Oberschulen kann die Ergänzung auch durch Teilung eines Lehrstuhles erfolgen, sofern es mit den organisatorischen und didaktischen Erfordernissen der Schule vereinbar ist, wobei die Unterrichtsfächer, welche den Lehrstuhl bilden, nicht getrennt werden. Die Ergänzung kann mit Stunden der gleichen Wettbewerbsklasse oder auch verschiedener Wettbewerbsklassen erfolgen, wobei jedoch nicht mehr als drei Schulen betroffen sein können und die Schulen untereinander leicht erreichbar sein müssen. ...und wenn ich nicht persönlich zur Stellenwahl erscheinen kann...? Die Lehrpersonen können sich von Vertrauenspersonen mittels Vollmacht vertreten lassen. Die Bevollmächtigung verpflichtet die Lehrperson, die Wahl des oder der Bevollmächtigten anzunehmen.

Kann ich eine Stelle von der Schule bekommen? Die Schulführung vergibt Supplenzen für die Vertretung von zeitweilig abwesendem Personal. Zu diesem Zwecke werden die in Frage kommenden BewerberInnen (nach Reihung in der Schulrangliste) mittels geeigneter Mitteilung kontaktiert. Ist eine Schulrangliste aufgebraucht, werden die Supplenzen mittels der Ranglisten anderer angrenzender Schulen vergeben. Muss die Schule Personen berufen, die nicht die erforderlichen Zulassungstitel besitzen, so können die DirektorInnen die Stellen an jene vergeben, die ein Gesuch eingereicht haben und dank ihrer Studientitel und Dienstzeugnisse oder besuchter Lehrgänge, sich am besten für den Unterricht eignen. Die Schulführungskräfte geben die Vergabekriterien vorher bekannt. Vorzeitiger Dienstaustritt und/oder nicht erfolgter Dienstantritt Die Lehrperson, die den Dienst nicht antritt bzw. vorzeitig verlässt, kann im laufenden Schuljahr keinerlei Supplenzen mehr erhalten. Ausnahme: Die frühzeitige Auflösung der Verträge die nicht bis Ende des Schuljahrs gehen, ist innerhalb 31. Dezember möglich um eine Supplenz bis Ende der didaktischen Tätigkeit anzunehmen. Sommergehalt Dem Personal mit zeitlich befristetem Auftrag steht die Besoldung auch für die Zeit nach dem Ende des Unterrichtes und während der Sommerferien zu, wenn es im Laufe des Schuljahres wenigstens 7 Monate Dienst geleistet hat und am Ende des Unterrichts auf jeden Fall im Dienst steht. Verlängerung eines befristeten Vertrages - Didaktische Kontinuität Aus Gründen der didaktischen Kontinuität wird ein Vertrag ab dem darauf folgenden Tag verlängert, wenn auf eine Abwesenheit der/des Stelleninhabers/In eine weitere ohne Unterbrechung folgt. Wenn auf zwei aufeinander folgende Abwesenheiten der/des Stelleninhabers/In Feiertage, und/oder schul- oder unterrichtsfreie Tage fallen und die/der Stelleninhaber/In den Dienst nicht wieder aufnimmt, so wird ebenfalls der Vertrag verlängert.

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